La Scia è stata introdotta in Italia dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 che ha riformulato interamente l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Si tratta della segnalazione certificata di inizio attività. Dopo la sua entrata in vigore, aprire un'attività di impresa è risultato più semplice. La Scia va presentata per tutte quelle attività economiche soggette a verifica dei requisiti. In questo modo sostituisce la DIA (denuncia di inizio attività) e qualsiasi atto di autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, domande per l'iscrizione in albi e ruoli.

DOVE SI PRESENTA?
Può presentarla presso il registro delle imprese della
Camera di Commercio di appartenenza, chi vuole cominciare un'attività di installazione impianti, pulizia, facchinaggio, autoriparazione, agente di commercio, mediatore merceologico, mediatore immobiliare, mediatore marittimo, commercio all'ingrosso e spedizioniere.
MODULO SCIA
Il modulo della segnalazione certificata di inizio attività, e di quella alternativa al permesso di costruire, è organizzato in due sezioni: dati e relazione di asseverazione del tecnico. Un percorso indica tutte le possibili opzioni nel caso in cui, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività, bisogna presentare altre comunicazioni o richieste.

SCIA INIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALE
L'attività economica può cominciare dalla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione competente, che avrà 60 giorni di tempo per effettuare i controlli e, in assenza dei requisiti indispensabili, richiedere all'impresa la rimozione degli effetti dannosi.
E TU LO SAPEVI?
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